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Legge 27/12/2002 n. 289Art. 18 (Disposizioni in materia di reimmatricolazione dei veicoli e di tassa automobilistica su alcuni quadricicli) 1. Per i veicoli storici e d'epoca nonchè per i veicoli storici-d'epoca in deroga alla normativa vigente, è consentita la reiscrizione nei rispettivi registri pubblici previo pagamento delle tasse arretrate maggiorate del 50 per cento. Le predette tasse non possono superare la retroattività triennale. La reiscrizione consente il mantenimento delle targhe e dei documenti originari del veicolo. 2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 10, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, a decorrere dal 1º gennaio 2003, per i veicoli a motore a quattro ruote, di cui all'articolo 1, comma 4, lettera a), del Decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 aprile 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 1994, l'importo minimo della tassa automobilistica è pari a 50 euro. Art. 19 (Proroghe di agevolazioni per il settore agricolo) 1. All'articolo 45, comma 1, del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante disposizioni transitorie in materia di imposta regionale sulle attività produttive, le parole da: "per i periodi d'imposta in corso" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "per il periodo d'imposta in corso al 1º gennaio 1998 e per i quattro periodi successivi l'aliquota è stabilita nella misura dell'1,9 per cento; per il periodo d'imposta in corso al 1º gennaio 2003 l'aliquota è stabilita nella misura del 3,75 per cento". 2. All'articolo 11 del Decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, concernente il regime speciale per gli imprenditori agricoli, come modificato, da ultimo, dall'articolo 9, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni a) al comma 5, ovunque ricorrano, le parole: "anni dal 1998 al 2002" sono sostituite dalle seguenti: "anni dal 1998 al 2003" b) al comma 5-bis, le parole: "a decorrere dal 1º gennaio 2003" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1º gennaio 2004". 3. Il beneficio fiscale di cui all'articolo 9, comma 6, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, previsto per la tutela e salvaguardia dei boschi, è prorogato fino al 31 dicembre 2003 fino all'importo complessivo di 100.000 euro di spese, per le esigenze di tutela ambientale e di difesa del territorio e del suolo dai rischi da dissesto idrogeologico. 4. Per l'anno 2003 il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra è esente da accisa. Per le modalità di erogazione del beneficio si applicano le disposizioni contenute nel regolamento di cui al Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2001, n. 454. 5. Al comma 6-bis dell'articolo 23 del Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, come da ultimo modificato dall'articolo 52, comma 73, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: "30 giugno 2002" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2003". 6. Al comma 2 dell'articolo 22 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "dalla data di entrata in vigore della presente Legge" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1º gennaio 2003". Art. 20 (Emersione di attività detenute all'estero) 1. Le disposizioni del capo III del Decreto-Legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 novembre 2001, n. 409, nonchè dell'articolo 1, comma 2-bis, del Decreto-Legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 aprile 2002, n. 73, si applicano alle operazioni di rimpatrio e regolarizzazione effettuate tra il 1º gennaio 2003 e il 30 giugno 2003, fatte salve le disposizioni che seguono a) la somma da versare è pari al 4 per cento dell'importo dichiarato. Il versamento della somma è effettuato in denaro ed è conseguentemente esclusa la facoltà di corrisponderla nelle forme previste dall'articolo 12, comma 2, del predetto Decreto-Legge n. 350 del 2001 b) il tasso di cambio per la determinazione del controvalore in euro delle attività finanziarie e degli investimenti rimpatriati o regolarizzati è stabilito entro il 15 gennaio 2003 c) il modello di dichiarazione riservata è approvato entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente Legge d) relativamente alle attività finanziarie oggetto di rimpatrio o di regolarizzazione, la presentazione della dichiarazione riservata esclude la punibilità per le sanzioni previste dall'articolo 5 del Decreto-Legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 1990, n. 227, riguardanti le dichiarazioni di cui agli articoli 2 e 4 del citato Decreto-Legge per gli anni 2000 e 2001. Relativamente alle medesime attività, gli interessati non sono tenuti ad effettuare le dichiarazioni di cui agli articoli 2 e 4 del Decreto-Legge n. 167 del 1990 per il periodo d'imposta in corso alla data di presentazione della dichiarazione riservata nonchè per il periodo d'imposta precedente. Restano fermi e) la determinazione dei redditi derivanti dalle attività finanziarie rimpatriate percepiti dal 1º agosto 2001 e fino alla data di presentazione della dichiarazione riservata può essere effettuata sulla base del criterio presuntivo indicato nell'articolo 6 del Decreto-Legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni. In tale caso sui redditi così determinati l'intermediario al quale è presentata la dichiarazione riservata applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 27 per cento. L'imposta sostitutiva è prelevata dall'intermediario, anche ricevendo apposita provvista dagli interessati, ed è versata entro il sedicesimo giorno del mese successivo a quello in cui si è perfezionata l'operazione di rimpatrio f) per i redditi derivanti dalle attività regolarizzate percepiti dal 27 settembre 2001 fino al 31 dicembre 2001, la presentazione della dichiarazione riservata esclude la punibilità per le sanzioni amministrative, tributarie e previdenziali nonchè la punibilità per i reati indicati negli articoli 4 e 5 del Decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, a condizione che entro il 31 ottobre 2003 sia eseguito il pagamento dei tributi e contributi di Legge, aumentato degli interessi moratori calcolati al tasso legale, e che tali redditi siano indicati nella dichiarazione dei redditi integrativa relativa al periodo d'imposta 2001 da trasmettere esclusivamente in via telematica. 2. All'articolo 10, comma 4, del Decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonchè per i trasferimenti dall'estero relativi ad operazioni suscettibili di produrre redditi di capitale semprechè detti redditi siano stati assoggettati dall'intermediario residente a ritenuta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi". 3. Il comma 3 dell'articolo 1 del Decreto Legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 1990, n. 227, è sostituito dal seguente: "3. Le evidenze di cui ai commi 1 e 2 sono tenute a disposizione dell'amministrazione finanziaria per cinque anni e trasmesse alla stessa secondo le modalità stabilite con i provvedimenti di cui all'articolo 7, comma 1". 4. Il comma 4-bis dell'articolo 1 del Decreto-Legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 1990, n. 227, è sostituito dal seguente: "4-bis. Gli intermediari di cui ai commi 1 e 2 possono effettuare, per conto dei soggetti indicati nell'articolo 4, comma 1, non residenti, trasferimenti verso l'estero nei limiti dei trasferimenti dall'estero complessivamente effettuati o ricevuti, e dei corrispettivi o altri introiti realizzati in Italia, documentati all'intermediario secondo i criteri stabiliti con i provvedimenti di cui all'articolo 7, comma 1". 5. Il comma 1 dell'articolo 7 del Decreto-Legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 1990, n. 227, è sostituito dal seguente: "1. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sono stabilite particolari modalità per l'adempimento degli obblighi, nonchè per la trasmissione delle evidenze di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 e degli altri dati e notizie di cui al presente Decreto. Con gli stessi provvedimenti tali obblighi ed adempimenti possono essere limitati per specifiche categorie o causali e possono esserne variati gli importi". 6. La definizione degli imponibili secondo le disposizioni dell'articolo 7 non ha effetto relativamente ai redditi di fonte estera e alle violazioni riguardanti le disposizioni di cui al Decreto-Legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 1990, n. 227. Art. 21 (Disposizioni in materia di accise) 1. Le disposizioni in materia di riduzione di aliquote di accisa sulle emulsioni stabilizzate, di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d), della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, prorogate, da ultimo, fino al 31 dicembre 2002, dall'articolo 1, comma 1, del Decreto-Legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 agosto 2002, n. 178, sono ulteriormente prorogate fino al 30 giugno 2003. La disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 1-bis, del Decreto-Legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 febbraio 2002, n. 16, si applica fino al 30 giugno 2003. 2. Le disposizioni in materia di aliquota di accisa sul gas metano per combustione per uso industriale di cui all'articolo 4 del Decreto-Legge 1º ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate, da ultimo, al 31 dicembre 2002, dall'articolo 1, comma 2, del Decreto-Legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 agosto 2002, n. 178, sono ulteriormente prorogate fino al 30 giugno 2003. 3. Le disposizioni in materia di agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone montane ed in altri specifici territori nazionali, di cui all'articolo 5 del Decreto-Legge 1º ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate, da ultimo, fino al 31 dicembre 2002, dall'articolo 1, comma 3, del Decreto-Legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 agosto 2002, n. 178, sono ulteriormente prorogate fino al 30 giugno 2003. Le disposizioni in materia di agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica, di cui all'articolo 6 del Decreto-Legge 1º ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate, da ultimo, fino al 31 dicembre 2002, dall'articolo 1, comma 4, del Decreto-Legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 agosto 2002, n. 178, sono ulteriormente prorogate fino al 30 giugno 2003. 5. Le disposizioni in materia di aliquote di accisa sul gas metano per combustione per usi civili, di cui all'articolo 27, comma 4, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono prorogate al 30 giugno 2003. 6. Il regime agevolato previsto dall'articolo 7, comma 1-ter, del Decreto- Legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 febbraio 1992, n. 66, concernente il gasolio per autotrazione destinato al fabbisogno della provincia di Trieste e dei comuni della provincia di Udine, individuati dal Decreto del Ministro delle finanze 30 luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 27 settembre 1993, è prorogato fino al 31 dicembre 2003. Il quantitativo è stabilito in litri 23 milioni per la provincia di Trieste ed in litri 5 milioni per i comuni della provincia di Udine. 7. Per l'anno 2002 non si fa luogo all'emanazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 8, comma 5, della Legge 23 dicembre 1998, n. 448, con il quale sono stabiliti gli aumenti intermedi delle aliquote delle accise sugli oli minerali, sul carbone, sul coke di petrolio, sull'"orimulsion", nonchè sulle emulsioni stabilizzate di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d), della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, occorrenti per il raggiungimento progressivo della misura delle aliquote decorrenti dal 1º gennaio 2005.
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